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Giovedì, 05 Maggio 2011 15:50

Calcestruzzo Armato Vietato ai Geometri

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È ancora opinione diffusa tra i tecnici, che il geometra possa progettare e calcolare il calcestruzzo armato per manufatti edilizi fino ad un’altezza di due livelli fuori terra.

 

Invece, secondo una recente sentenza della Cassazione n. 6402 del 21 marzo 2011 , il geometra non ha competenze per la progettazione e la direzione dei lavori, relativamente a costruzioni con l’impiego di calcestruzzo armato. Quanto predetto vale anche se il progetto ed  relativi calcoli strutturali vengono controfirmati da un architetto o da un ingegnere abilitati.

Superando i limiti delle competenze del geometra, la prestazione è definita "contro legge" con nullità del contratto d’opera e non possibilità di chiedere il compenso pattuito e convenuto.

I riferimenti della recente sentenza suddetta restano i regi decreti n. 274 del 1929 ed il n. 2229 del 1939 che delineano la competenza dei geometri ad incarichi di modeste costruzioni civili, escludendo anche la presenza parziale di strutture in calcestruzzo armato, ad eccezione degli edifici rurali per piccole costruzioni accessorie, eseguibili senza particolari schemi di calcolo complessi e che per la loro destinazione, non comportano pericolo per le persone.

La sentenza chiarisce in modo inequivocabile, che il visto o la controfirma di un ingegnere o di un architetto, non possono convalidare e quindi rendere legittimo, gli elaborati redatti da un geometra.

La Cassazione recita testualmente: “è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione”, quindi non conta che il professionista laureato abbia eseguito i calcoli del calcestruzzo armato e  abbia la nomina di direzione lavori.

 


Redazione ConsiEdilizia.it

 

 

Letto 10921 volte Ultima modifica il Mercoledì, 02 Aprile 2014 13:52
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