senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Per i possessori di immobili, che all'improvviso si ritrovano nel caso di occupazione abusiva della casa da parte di terzi, vi è un sospiro di sollievo per la ripresa a pieno titolo della proprietà. Pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (Decreto casa) , gli atti avente ad oggetto l'allacciamento dei servizi di gas, di energia elettrica, dei servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme previste di stipula del contratto, voltura, rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si è richiesto l'allacciamento. Al fine di consentire agli Enti erogatori dei servizi la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare agli Enti predetti, idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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La risposta è affermativa ed è quanto sancisce l'articolo 5 del Decreto-Legge " Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 ". Infatti chiunque occupa abusivamente un immobile
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