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Martedì, 12 Febbraio 2019 11:49

Legge di Bilancio 2019: il Regime Forfettario per le Partita Iva e le Start Up

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Nella Legge di Bilancio 2019 il Il regime forfettario per le partita iva e le start up consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste e cioè sul reddito non graveranno più le imposte sui redditi, addizionali regionali, addizionali comunali ed infine l' Irap.

L’aliquota è del 15% per i contribuenti che hanno ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir). 

La Legge di Bilancio 2019 prevede ulteriori vantaggi per le Start Up, infatti se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa:

5% per i primi 5 anni di attività!

E' giunta l'ora per poter affermare: Io amo le Tasse!

Per poterne beneficiare sono necessari i seguenti requisiti:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

 

Letto 5902 volte Ultima modifica il Martedì, 12 Febbraio 2019 12:22
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