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Mercoledì, 21 Novembre 2018 11:18

Professionisti & Partita IVA: Estensione del Regime Forfettario dei Contribuenti Minimi

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Cosa è previsto per i Professionisti e le Partita IVA in merito all'estensione del Regime Forfettario dei Contribuenti Minimi? E' alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge dal 31 ottobre 2018, presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'Art. 4 disciplina l'Estensione del regime forfetario dei

contribuenti minimi. Di seguito si riporta lo stralcio dell'Art. 4:

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti: 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,

b) al comma 56, le parole: dei requisiti sono sostituite dalle seguenti: del requisito;

c) al comma 57,

le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: 

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione

d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili ; d) al comma 65, lettera c), le parole: ai limiti sono sostituite dalle seguenti: al limite 

e) al comma 71, le parole: taluna delle condizioni sono sostituite dalle seguenti:  il requisito ;

f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g) al comma 74, terzo periodo, le parole:  taluna delle condizioni sono sostituite dalle seguenti: la condizione ;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: taluna delle condizioni  sono sostituite dalle seguenti:  la condizione ;

2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »; 3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »; i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »; l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ». 2. L’allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’allegato 2 annesso alla presente legge.

Un'ulteriore boccata di ossigeno per i professionisti e le ditte individuali. Gli elettori dell'attuale Governo, restano anche in attesa del rispetto del cosiddetto "contratto con il popolo" che prevede anche l'abbassamento delle aliquote Irpef.

Letto 5038 volte Ultima modifica il Mercoledì, 21 Novembre 2018 15:37
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