contribuenti minimi. Di seguito si riporta lo stralcio dell'Art. 4:
1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti: 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario di cui al comma 54:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
b) al comma 56, le parole: dei requisiti sono sostituite dalle seguenti: del requisito;
c) al comma 57,
le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione
d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili ; d) al comma 65, lettera c), le parole: ai limiti sono sostituite dalle seguenti: al limite
e) al comma 71, le parole: taluna delle condizioni sono sostituite dalle seguenti: il requisito ;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: taluna delle condizioni sono sostituite dalle seguenti: la condizione ;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: taluna delle condizioni sono sostituite dalle seguenti: la condizione ;
2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »; 3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »; i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »; l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ». 2. L’allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’allegato 2 annesso alla presente legge.
Un'ulteriore boccata di ossigeno per i professionisti e le ditte individuali. Gli elettori dell'attuale Governo, restano anche in attesa del rispetto del cosiddetto "contratto con il popolo" che prevede anche l'abbassamento delle aliquote Irpef.