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Lunedì, 13 Agosto 2018 11:21

Il Decreto Dignità è Legge 96/2018 con Approvazione del Senato: La Pubblicazione del Parlamento sulla G.U. del 11 agosto

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   In data 11 agosto il Parlamento ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 96/2018 del 9 agosto, di conversione con modifiche del Decreto Dignità 87/2018. Pertanto l' entrata in vigore è il 12 agosto 2018. Una legge tanto attesa per il cambiamento e di cui, ancora oggi, dopo 2 giorni dalla pubblicazione ufficiale, risulta poco divulgata attraverso i mass media. Le principali novità in materia di lavoro, sono le seguenti:

  • bonus assunzioni under 35 fino al 2020;
  • disciplina dei voucher nel settore turismo e agricoltura;
  • periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sul contratto a tempo determinato;
  • aumento dell’indennità di licenziamento;
  • tetto del 30% di contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato;
  • trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, senza causali se si superano i 12 mesi;
  • contratto di somministrazione.

Gli articoli della Legge sono 15 ed i Capi V. Segue la versione integrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  attivare  con
immediatezza misure a tutela della dignita' dei  lavoratori  e  delle
imprese,  introducendo  disposizioni  per  contrastare  fenomeni   di
crescente precarizzazione in ambito lavorativo,  mediante  interventi
sulle tipologie contrattuali e sui processi  di  delocalizzazione,  a
salvaguardia dei livelli occupazionali  ed  operando  semplificazioni
fiscali per professionisti e imprese; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dello sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche alla disciplina 
             del contratto di lavoro a tempo determinato 
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al contratto di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee   all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 
  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi  e  non
programmabili, dell'attivita' ordinaria.»; 
  2) al comma 2, primo e terzo  periodo,  la  parola  «trentasei»  e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non  superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo'  essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
in presenza delle condizioni di  cui  all'articolo  19,  comma  1.  I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere
rinnovati o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 19, comma 1.»; 
      2) al comma 1,  la  parola  «trentasei»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «quattro»  e  la  parola   «sesta»   e'
sostituita dalla seguente: «quinta»; 
    c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contratti  di
lavoro a tempo determinato stipulati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche'  ai  rinnovi  e  alle
proroghe dei contratti in corso alla medesima data. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'  quelle  di
cui agli articoli 2 e 3, non  si  applicano  ai  contratti  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
 Art. 2 
 
     Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro 
 
  1. All'articolo 34, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione  a  tempo  determinato   il   rapporto   di   lavoro   tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui  al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e
24.». 
 
 Art. 3 
 
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
                    contratto a tempo determinato 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2015,
n. 23,  le  parole  «non  inferiore  a  quattro  e  non  superiore  a
ventiquattro  mensilita'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «non
inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». 
  2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28,  della  legge  28
giugno 2012,  n.  92,  e'  aumentato  di  0,5  punti  percentuali  in
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
in somministrazione. 
 
Art. 4 
 
Differimento   del   termine   di   esecuzione   dei    provvedimenti
           giurisdizionali in tema di diplomati magistrali 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica  nell'interesse
degli alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni  giurisdizionali  che
comportano  la  decadenza  dei  contratti,  a  tempo  determinato   o
indeterminato, stipulati, fino alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso le istituzioni scolastiche  statali,  con  i
docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro
l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte  dell'elevato
numero dei destinatari delle predette decisioni, il  termine  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30;
conseguentemente, le  predette  decisioni  sono  eseguite  entro  120
giorni decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento
giurisdizionale  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca. 
 CAPO II - Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Art. 5 
 
  Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data
di conclusione  dell'iniziativa  agevolata.  In  caso  di  decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se  priva  di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto  previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due  a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1  e  fatti  salvi  i  vincoli
derivanti dalla normativa europea, le  imprese  italiane  ed  estere,
operanti nel territorio nazionale,  che  abbiano  beneficiato  di  un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore  di  unita'  produttiva  situata  al  di  fuori
dell'ambito territoriale del  predetto  sito,  in  ambito  nazionale,
dell'Unione europea e degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione  dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato. 
  3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2,  nonche'  per  la  restituzione  dei  benefici
fruiti in caso di accertamento  della  decadenza,  sono  definiti  da
ciascuna   amministrazione   con   propri   provvedimenti   volti   a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di  aiuto  di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, maggiorato di  un  tasso  di  interesse
pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  vigente  alla  data   di
erogazione  o  fruizione  dell'aiuto,  maggiorato  di  cinque   punti
percentuali. 
  4. Per  i  benefici  gia'  concessi  o  banditi,  nonche'  per  gli
investimenti agevolati  gia'  avviati,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  resta  ferma  l'applicazione
della disciplina vigente anteriormente alla medesima  data,  inclusa,
nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Si applica l'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  123.  Per  gli   aiuti   di   Stato   concessi   da
Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
del presente articolo  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato    per    essere    riassegnati,    nel    medesimo    importo,
all'amministrazione titolare della misura e vanno a  incrementare  le
disponibilita' della misura stessa. 
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento di attivita' economica o di  una  sua  parte  dal  sito
produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
beneficiaria dell'aiuto o di  altra  impresa  con  la  quale  vi  sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile. 
 Art. 6 
 
     Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante  nel  territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi  riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
addetti  all'unita'  produttiva  o  all'attivita'   interessata   dal
beneficio nei cinque  anni  successivi  alla  data  di  completamento
dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una  riduzione
di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
e' disposta  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  livello
occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al
50 per cento. 
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  benefici
concessi o banditi,  nonche'  agli  investimenti  agevolati  avviati,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
Art. 7 
 
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di  cessione  o
                 delocalizzazione degli investimenti 
 
  1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni  agevolabili
siano  destinati  a  strutture  produttive  situate  nel   territorio
nazionale di cui all'articolo 6, comma 1. 
  2. Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a
strutture produttive situate all'estero, anche se  appartenenti  alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di  cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in  aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui  si  verifica  la
cessione a titolo oneroso o la  delocalizzazione  degli  investimenti
agevolati per un importo  pari  alle  maggiorazioni  delle  quote  di
ammortamento  complessivamente   dedotte   nei   precedenti   periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
investimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del comma 2 non  si  applicano  agli  interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano  anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. 
 
Art. 8 
 
Applicazione del credito d'imposta ricerca e  sviluppo  ai  costi  di
           acquisto da fonti esterne dei beni immateriali 
 
  1. Agli effetti della disciplina  del  credito  d'imposta  per  gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui  all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  non  si
considerano ammissibili i costi sostenuti per  l'acquisto,  anche  in
licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma  6,  lettera  d),
del predetto articolo  3,  derivanti  da  operazioni  intercorse  con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano  appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da  un  medesimo  soggetto,
controllanti o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell'imprenditore,  individuati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili  ai  periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media  di  raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute  nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  resta  comunque   ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di  acquisto
corrispondente ai costi  gia'  attributi  in  precedenza  all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai  progetti  di  ricerca  e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 
  3. Resta comunque ferma la condizione  secondo  cui,  agli  effetti
della  disciplina  del  credito  d'imposta,  i  costi  sostenuti  per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei  suddetti  beni  immateriali,
assumono  rilevanza  solo  se  i  suddetti  beni   siano   utilizzati
direttamente ed esclusivamente  nello  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. 
 CAPO III - Misure per il contrasto alla ludopatia
Art. 9 
 
              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu'  efficace  contrasto  alla  ludopatia,  fermo  restando   quanto
previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni
sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in
genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il  divieto  di
cui al presente comma  si  applica  anche  alle  sponsorizzazioni  di
eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a
tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale,
comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del
nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui  pubblicita',  ai
sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto  di
cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,  e  i  loghi
sul gioco sicuro e  responsabile  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
  2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  6,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  commisurata
nella misura  del  5%  del  valore  della  sponsorizzazione  o  della
pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
50.000. 
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
statale e riassegnati  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico
di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e'  fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre  2018
e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere  dal  1°  maggio
2019. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al  comma
6. 
 CAPO IV - Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10 
 
               Disposizioni in materia di redditometro 
 
  1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo  la  parola  «biennale»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti». 
  2. E' abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in  corso  al
31 dicembre 2016. 
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai  fini  dell'accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia'  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate. 
 
Art. 11 
 
Disposizioni in materia di invio dei  dati  delle  fatture  emesse  e
                              ricevute 
 
  1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
terzo trimestre  del  2018  possono  essere  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2019. 
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172,  dopo  le  parole  «cadenza  semestrale»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo  semestre
ed  entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   secondo
semestre,». 
 
Art. 12 
 
                            Split payment 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma  1-quinquies  e'  aggiunto  il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i  cui  compensi  sono  assoggettati  a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le
quali e' emessa fattura  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  1  milione  di
euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1  milione
di euro per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  per  5  milioni   di   euro   per   l'anno   2019   e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020; 
  b)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  c)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  quota
parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6. 
 CAPO V- Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13 
 
                 Societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  i  commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga  all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  l'abrogazione  del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche'  delle  societa'  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e'
soppresso. 
  4. All'articolo 90 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa' e associazioni sportive»; 
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa'»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa'  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «  a  disposizione  di  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche». 
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa'  sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro  nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  di  10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti  dalle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 3. 
 
Art. 14 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato  di  4,5  milioni  per  l'anno
2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  69,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025,  di  70,7  milioni  di
euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno  2027  e  71,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1  e  3,  valutati  in  17,2
milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per  l'anno
2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80  milioni  di
euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in
69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni
di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027  e  in
72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal  comma  1  del
presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1  milioni
di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021,  di
69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni
di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di
71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni  di
euro   per   l'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 10,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni  di  euro
per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a  36  milioni
di euro a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  quota  parte  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6; 
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5  milioni
di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020,  a
120 milioni di euro per l'anno 2021, a  121,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni
di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno  2025,  a
126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 128,7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui  agli  articoli
1, 2 e 3. 
  3. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
agli articoli 1 e  2  e  3  e  comunica  le  relative  risultanze  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo  al  trimestre
di  riferimento,  anche  ai  fini   dell'adozione   delle   eventuali
iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto. 
 
Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
 
 Fonte: GazzettaUfficiale.it
 

 

 



 

Letto 8159 volte Ultima modifica il Lunedì, 13 Agosto 2018 12:22
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