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Giovedì, 12 Marzo 2015 12:35

Fondo di Garanzia Prima Casa: I Benefici e le Definizioni

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Dalla Gazzetta Ufficiale  n. 226 del 29-9-2014 monitoriamo il Decreto del 31 luglio 2014 ponendo attenzione sui benefici e le definizioni del fondo di garanzia prima casa.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ed è per finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unita' immobiliari, da adibire ad abitazione principale del mutuatario richiedente, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico e del resto rispecchiante l'epoca particolare che stiamo vivendo. Poniamo ora attenzione sulle definizioni del fondo di garanzia prima casa, elencandole di seguito:

a) Fondo: il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, con prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, per mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unita' immobiliari, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) Gestore: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo;
c) giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
d) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori: 1) persona singola non coniugata, ne' convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con se' conviventi; 2) persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
e) ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica: con riferimento ad un immobile, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile ai sensi della normativa tempo per tempo
vigente in materia di certificazione energetica degli edifici;
f) lavoro atipico: le descrizioni presenti all'art. 1 della legge del 28 giugno 2006, n. 92, cosi' come modificato dall'art. 7
del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Letto 5920 volte Ultima modifica il Giovedì, 12 Marzo 2015 13:33
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