" è un contratto che ricorre tutte le volte che una persona si obbliga nei confronti di un'altra, dietro il pagamento di denaro, a realizzare un'opera o ad effettuare un servizio attraverso un lavoro prevalentemente proprio ".
Nel momento in cui non si è soddisfatti del lavoro, è possibile denunciare l'accaduto entro 8 giorni dalla scoperta della difformità o del vizio nascosto, o quando l'opera è ultimata, se trattasi di vizi facilmente individuabili o noti.
Si consiglia di accettare l'opera con riserva onde evitare di perdere la garanzia dell'artigiano.
L'art. 2226 del Codice Civile recita testualmente: " L'accettazione espressa o tacita dell'opera, libera il prestatore d'opera, dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima se all'atto dell'accettazione questi erano noti o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso, non siano stati dolosamente occultati ".
Riepilogando, il Committente deve, a pena di decadenza di una sua facoltà/diritto, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro e non oltre 8 gioni di tempo massimo dalla scoperta.
Se non si addiviene ad un accordo consensuale tra le parti, l'utente/committente ricorrerà alla forma scritta con inoltro della lettera a mezzo raccomandata a.r., con la seguente dicitura finale: " di essere costretto, mio malgrado, ad adire vie legali " .
Si può ricorrere inoltre, al Giudice di Pace nei seguenti casi:
- risposta alla lettera in modo negativo;
- non si riceve risposta.
In entrambi i casi ci sarà la risoluzione della controversia, con sentenza del Giudice di Pace oppure con conciliazione tra le parti.
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Enrico Mecheri, architetto