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Il Governo Renzi, con le preannunciate misure previste, è assimilabilabile ad 1 raggio di Sole per rilanciare il paese.

Trattasi di misure appunto, e a tutt'oggi siamo in attesa di provvedimenti ufficiali e decreti leggi. 

Di seguito elenchiamo gli argomenti del Consiglio dei Ministri n. 6 del 12 marzo 2014 :

  • riduzione dell'Irap;
  • riduzione dell'Irpef;
  • proposte per il mercato dell'occupazione;
  • edilizia scolastica ed abitativa;
  • sblocco dei debiti della pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la riduzione dell'Irap è prevista la diminuzione del 10% a partire dal 10 maggio.

Il tributo sarà finanziato con l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 26%, ad eccezione dei titoli di Stato. 

Il beneficio  è  di circa 1,4-1,5 miliardi per le piccole e medie imprese.

In merito alla riduzione dell'Irpef per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo di 25mila Euro lordi, beneficeranno di un taglio del prelievo fiscale con benefici in busta paga di circa 80 Euro in più al mese, per un totale di circa 1000 Euro in più all'anno. 

Restiamo in attesa di definizione delle modalità d'intervento per il taglio dell'Irpef.
Le risorse necessarie verranno reperite con la spending review e la possibilità di ampliare il deficit pubblico. Previsti  10 miliardi annui, che scendono a meno di 7 miliardi , considerando che gli effetti partiranno dal 1 maggio 2014.

Per il mercato del lavoro, vi sarà il Decreto Legge per semplificare il contratto a termine e l'apprendistato.

Per cambiare gli ammortizzatori sociali, il Governo chiederà al Parlamento la delega introducendo:

  1. assegno di disoccupazione
  2. reddito minimo
  3. tutela delle donne in maternità anche con contratti atipici.

Restiamo in attesa di quanto è previsto per i lavoratori autonomi alle prese con innumerevoli difficoltà.

Per L'edilizia abitativa le misure ritornano sul Bonus Mobili in Casa, infatti sarà rimosso il limite introdotto dalla Legge di Stabilità: la spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, che dà diritto a detrazioni Irpef del 50%, potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa, con un tetto massimo di 10mila Euro.

Vi saranno agevolazioni fiscali per gli alloggi sociali come Iacp, con previsione di 1,7 miliardi di Euro per l'edilizia abitativa.

Nella fattispecie, per gli inquilini dellIstituto Autonomo Case Popolari è previsto uno sconto sull'Irpef fino 900 Euro per redditi complessivi fino a 15.000 Euro.

Per l'edilizia scolastica il Piano del Governo prevede di stanziare 3,5 miliardi di Euro per i cosiddetti semplici interventi, identificati con l'attintatura esterna ed interna e all'efficienza energetica, fino a giungere alla la totale demolizione delle stesse.

Saranno sbloccati, infine, entro luglio altri 68 miliardi di Euro a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 


  • Redazione ConsiEdilizia.it
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Ristrutturazione Casa

Per la ristrutturazione casa e cosa fare per fruire della Detrazione Fiscale, notiamo che sono sempre più semplificati e ridotti gli adempimenti negli ultimi anni per fruire della detrazione fiscale per chi appunto, ristruttura la casa. La riduzione degli adempimenti fu avviata nel maggio 2011 con la soppressione  dell’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, oltre al vincolo di indicare il costo della manodopera, in maniera inequivocabile e distinta, nella fattura dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione in casa

Attualmente e da gennaio 2014 gli adempimenti prevedono nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal locatario, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 
L'avente diritto alla detrazione fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti: domanda di accatastamento se l'immobile non risulta registrato all'Agenzia del Territorio (Catasto); regolarità delle ricevute di versamento dell'Imu (se dovuta); approvazione, con delibera assembleare, dell’esecuzione dei lavori, per quanto concerne gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, nonchè della tabella millesimale di ripartizione delle spese; nulla osta del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative, infine, richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni,) o più semplicemente, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 
Ad essi si aggiungeranno, come illustreremo a breve, la/le:
  • comunicazione all’Asl;
  • fatture;
  • ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.
 
Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale
 
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
In tutti gli altri casi, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, una comunicazione con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione in cui risiede l'immobile oggetto della domanda di detrazione fiscale con le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell’intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con dichiarazione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
 
Pagamento mediante bonifico
 
Per fruire della detrazione fiscale è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del soggetto che paga;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Tutte le altre spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di
urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate anche con assegni.
 
Fonte: AgenziadelleEntrate

 


Redazione ConsiEdilizia.it

 
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Gli Immobili soggetti all'Attestato di Prestazione Energetica  (in acronimo APE), vengono assoggettati all'ACE - Attestato di Certificazione Energetica - D.Lgs. 63/2013 ,

Con la nuova versione della norma UNI 10349:2016, revisionata nelle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994, della revisione della parte 4 , nonchè delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 si è concluso il mosaico per le disposizioni legislative per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica, con cambiamenti apportati già dal 29 giugno 2016, data in cui sono entrati in vigore le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS suddette. 

L'APE si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avremo, pertanto sia l'Ape per edifici residenziali e sia l'APE per edifici non residenziali e cioè:

 

E.1

Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1)

abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2)

abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3)

edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2

Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

E.3

Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1)

quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

E.4 (2)

quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3)

quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5

Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6

Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1)

piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2)

palestre e assimilabili;

E.6 (3)

servizi di supporto alle attività sportive;

E.7

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8

Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

 
Non rientrano nelle categorie suddette i  box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

 

Fonte: www.governo.it

 


Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

 

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