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Per la Legge 221/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2014 sono molti dubbi e le querelle pervenute in redazione in questi giorni, pertanto è doveroso una news per i nostri lettori.
Secondo il MISE acronimo di Ministero dello Sviluppo Economico, per i Pagamenti con il POS, obbligatorio per professionisti e commercianti, l'entrata in vigore si avrà dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre entro i successivi novanta giorni potranno essere definite (attraverso un ulteriore decreto) le modalità di adeguamento per i soggetti inizialmente esclusi, ossia quelli con fatturato inferiore a 200 mila Euro. Infatti l'obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti si applica a tutte le transazioni di importo superiore ai 30 Euro e fino al 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del POS si applica esclusivamente per le attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato, relativamente all'anno precedente, superiore a 200 mila Euro. Non è prevista dl Governo, nessuna retrocessione in ambito e applicazione dei valori suddetti, almeno all'attualità.
Lavori Condominiali e in Casa: La Proroga delle Agevolazioni Fiscali
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Clicca qui per Ristrutturazioni Edilizie: Le Agevolazioni Fiscali e la Proroga 2020!
Il nuovo anno inizia con la certezza della proroga per le detrazioni inerenti lavori di ristrutturazoni in casa e/o finalizzati all'efficienza energetica.
Sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 gli sconti per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico.
Esse saranno pari rispettivamente al 50% e al 65% per il 2020.
Storia Detrazioni fiscali lavori edili. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Quanto suddetto resta prorogato e quindi immutato negli importi dei lavori e nelle percentuali delle detrazioni fiscali, fino al 31 dicembre 2020. Per l'emergenza covid-19 ed a seguito del DPCM 8 marzo 2020 con successive integrazioni che ha comportato il lock down nazionale, con la chiusura di quasi tutte le attività, compreso lavori edili privati fino al 4 maggio, è prevedibile nonchè auspicabile che il tutto sia prorogato anche oltre il 2021.
L'Eco Bonus al 65% si estende sia ai cittadini privati che ai condomini.
La differente durata della proroga del bonus per l'efficienza energetica per i condomini, è legata al fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, con possibilità di accedere ai finanziamenti del fondo Kyoto gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Il decreto pone i requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, e sono riveduti ogni 5 anni. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero” di cui viene promossa la diffusione tramite un Piano Nazionale Specifico.
Sotto il profilo tecnico, l'ecobonus relativo ai condomini, prevede interventi ritenuti fondamentali ed importanti, con l'obiettivo di riqualificazione dell' efficienza energetica di almeno il 25% della superficie dell'involucro del palazzo.
Il decreto contiene anche l'estensione dell'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni per la riqualificazione antisismica nelle aree a rischio nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi.
In tale ottica, il Governo ha così approvato il provvedimento che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.
La detrazione fiscale del 50% è estesa anche per l'acquisto di mobili, intesi come elementi fissi quali armadi a muro, elettrodomestici da incasso come la lavastoviglie, il forno, la lavatrice, il frigorifero. In altre parole tutte le parti che compongono l'arredamento e/o componenti di esso e che sono fisse all'interno di un appartamento e con un limite di spesa di 10 mila euro. In pratica si concede un bonus di 5 mila euro che rientra appunto, nella proroga detrazioni casa.
E' doveroso ripetere che all'inizio, non erano compresi elettrodomestici quali TV o frigo separati cioè non ad incasso, mentre dal 28 giugno 2013 vi è l'estensione a tutto, come ad esempio, un forno a micro onde, tavoli e sedie compresi. Un vero e proprio Ecobonus Cucina.
Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato APE (acronimo di Attestato di Presazione Energetica) è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.
Fonte: www.governo.it
enrico mecheri architetto
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Fac simile Accertamento di Conformità
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- Scritto da enrico mecheri architetto
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Per la crescente richiesta in forum ed in redazione, si riporta un fac simile accertamento di conformità, in ottemperanza ai dettami del d.p.r. 380/01. In realtà, molto comuni, predispongono un loro fac simile per presentare la domanda di Dia in sanatoria. E' opportuno svolgere le opportune ricerche al momento del conferimento dell'incarico recandosi personalmente presso l'ufficio tecnico, oppure verificando la disponibilità dei modelli predisposti sui siti delle amministrazioni comunali.
RELAZIONE TECNICA
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001
D.I.A. in Sanatoria
DATA DEL PROTOCOLLO
Nome e cognome ______________________________ nato a ______________________
il _______________, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Roma al n° _______,
cod. fisc.:__________________________,
residente in________________________con studio in Via ____________________________c.a.p.________________, in qualità di tecnico;
incaricato dal Sig. ________________________________ in qualità di proprietario e avente titolo dell’immobile sito in Cassino (ROMA) , Via ______________________________ n°_______, piano_____, int.______, scala_______distinto all’Agenzia del Territorio al foglio _______, part.lla ______sub._______, cat. ________________;
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.P.R. 380/01 s.m.i. e degli articoli 359 e 481 del codice penale, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del del d.p.r. 445/00
DICHIARA
STATO DEI LAVORI
che i lavori:
non sono in corso e quindi trattasi di interventi già realizzati;
sono in corso e quindi trattasi di interventi in parte già realizzati ed in parte da realizzare;
DESTINAZIONE URBANISTICA
che secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione degli interventi, l’immobile ricadeva in area avente destinazione urbanistica________________________________;
che secondo le previsioni del P.R.G. vigente dl Comune di Casavatore l’immobile ricade in area avente destinazione urbanistica___________________e quindi non rientrante nei Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla l.n. 167/62 s.m.i.
DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
che l’immobile in base alla classificazione di cui all’art. 6 comma 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente ha destinazione d’uso e/o destinazioni d’uso:
Abitativa
abitazione singola (CU/b);
abitazione collettiva (CU/b);
Commerciale
piccola struttura di vendita (CU/b);
media struttura di vendita (CU/m);
grande struttura di vendita (CU/a);
Servizio
direzionale privato (CU/b);
artigianato di servizio (CU/b);
studio d’artista (CU/b);
pubblici esercizi (CU/m);
servizi al e persone (CU/m);
sportelli tributari, bancari e finanziari (CU/m);
sede della pubblica amministrazione e del e pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali (CU/m);
attrezzature culturali esclusi i teatri (CU/m);
attrezzature religiose (CU/m);
attrezzature col ettive con SUL fino a 500 mq (CU/m);
attrezzature col ettive con SUL oltre 500 mq (CU/a);
Turistico-ricettive
struttura ricettiva alberghiera fino a 60 posti letto (CU/b);
struttura ricettiva alberghiera oltre 60 posti letto e motel (CU/m);
struttura ricettiva extra-alberghiera fino a 60 posti letto e ostelli (CU/b);
struttura ricettiva extra-alberghiera oltre 60 posti letto (CU/m);
struttura ricettiva all’aria aperta (CU/m);
Produttiva
artigianato produttivo (CU/m);
industria (CU/m);
commercio al ’ingrosso (CU/m);
deposito e magazzino (CU/m);
Agricola
abitazione agricola (CU/b);
attrezzature per la produzione agricola e la zootecnica (CU/b);
impianti produttivi agro-alimentari (CU/b);
Parcheggi
non pertinenziali (CU/nullo);
pertinenziali (CU/nullo);
LEGITTIMITA’ DELLE PREESISTENZE
che l’immobile risulta legittimamente realizzato, legittimato:
con licenza edilizia n._____del _________;
con concessione edilizia n._____del _________;
con permesso di costruire n._____del _________;
antecedentemente all’anno 1934, come da documentazione probante allegata, (foto aerea, titoli di
proprietà, ecc.), con la consistenza data dalla planimetria catastale d’impianto
(anno 1939/40), scheda n.______________del_________________;
concessione/i in sanatoria rilasciata/e ai sensi della l.n. 47/85 – l.n. 724/94 – l.n. 326/03 e l.r. 12/04:
n.________________del_________________;
n.________________del_________________;
n.________________del_________________;
n.________________del_________________;
che per l’immobile:
non è stato rilasciato certificato d’agibilità/abitabilità;
è stato rilasciato certificato d’agibilità/abitabilità n.________del________;
che l’immobile è stato successivamente oggetto di:
Comunicazione inizio lavori/comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L./C.I.L.A.)
prot. n.__________del _________;
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) prot. n.___________del _________;
Denuncia di inizio attività (D.I.A.) prot. n.__________del _________;
ALTRO______________________;
che l’attuale stato dei luoghi è conforme ai titoli su indicati, fatte salve le difformità oggetto del presente accertamento di conformità.
OPERE GIA’ ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, OGGETTO DEL PRESENTE ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
che sono state eseguite le seguenti opere:
(EPOCA DELL’ABUSO________________________________)
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che gli interventi e le opere eseguite:
non hanno comportato modifiche al a sagoma del ’edificio;
hanno comportato modifiche alla sagoma dell’edificio;
non hanno comportato modifiche al volume dell’edificio;
hanno comportato modifiche al volume dell’edificio;
non hanno comportato modifiche ai prospetti dell’edificio;
hanno comportato modifiche ai prospetti del ’edificio;
non hanno comportato il numero del e unità immobiliari;
hanno comportato il numero del e unità immobiliari;
non hanno comportato aumento della superficie utile lorda;
hanno comportato l’aumento della superficie utile lorda;
non hanno modificato la destinazione d’uso del ’immobile;
hanno modificato la destinazione d’uso del ’immobile;
non necessitano di atto d’obbligo e/o atto d’impegno;
necessitano di atto d’obbligo e/o atto d’impegno;
necessitano di modifica dell’atto d’obbligo repertorio n°__________del__________trascritto il_______________;
che si intendono eseguire, a completamento, le seguenti opere:
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che gli interventi e le opere da eseguire:
non comportano modifiche alla sagoma dell’edificio;
comportano modifiche alla sagoma dell’edificio;
non comportano modifiche al volume dell’edificio;
comportano modifiche al volume dell’edificio;
non comportano modifiche ai prospetti dell’edificio;
comportano modifiche ai prospetti dell’edificio;
non aumentano il numero delle unità immobiliari;
aumentano il numero delle unità immobiliari;
non comportano aumento della superficie utile lorda;
comportano l’aumento della superficie utile lorda;
non modificano la destinazione d’uso dell’immobile;
modificano la destinazione d’uso dell’immobile;
non necessitano di atto d’obbligo e/o atto d’impegno;
necessitano di atto d’obbligo e/o atto d’impegno;
necessitano di modifica dell’atto d’obbligo repertorio n°__________del__________trascritto il_______________;
VINCOLI E TUTELE
che l’immobile:
non è soggetto a vincoli di tutela dei beni culturali, paesaggistici (ai sensi d.l. 42/04 s.m.i.), delle aree protette (ai sensi l.n. 394/91 s.m.i.), della difesa del suolo e tutela delle acque (d.lgs. 152/06 s.m.i.),
né a vincoli di altra natura;
è soggetto a vincoli, secondo quanto asseverato nell’allegato prospetto:
non è necessaria l’autorizzazione/nulla osta o altri atti di assenso per espressa previsione di norma;
è/sono stata/e acquisita/e la/e relativa/e autorizzazioni/nulla osta o altri atti di assenso, così come
riportato nell’allegato prospetto vincoli
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
che l’intervento relativamente al contributo di costruzione (CC) di cui agli artt. 16, 17 e 19 del D.P.R. 380/01
s.m.i.:
non è soggetto al pagamento dell’ onere di urbanizzazione primaria;
è soggetto al pagamento dell’onere di urbanizzazione primaria (Oup) determinata secondo le Delibere
Comunali/Capitoline vigenti, così come da calcolo analitico di seguito riportato__________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
non è soggetto al pagamento dell’ onere di urbanizzazione secondaria;
è soggetto al pagamento dell’onere di urbanizzazione secondaria (Ous) determinata secondo le Delibere
Comunali/Capitoline vigenti, così come da calcolo analitico di seguito riportato__________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
non è soggetto al pagamento del contributo afferente il costo di costruzione;
è soggetto al pagamento del contributo afferente il costo di costruzione (Ccc) determinato sulla base dell’allegato
computo metrico estimativo redatto con il prezziario ufficiale Regionale ed in conformità alle Delibere
Comunali/Capitoline vigenti, così come da calcolo analitico di seguito riportato__________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pertanto il contributo di costruzione totale risulta: (CC) = Oup + Ous + Ccc = ____________________€
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE
non necessita del contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
necessita del contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, così come da calcolo
analitico di seguito riportato________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
OBLAZIONE
che gli interventi, rientrando nei casi di cui agli artt. 16 e 18 della l.r. 15/08 s.m.i., ai sensi
dell’art. 22 della medesima legge regionale sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione:
di un importo pari al doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile
conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data
di applicazione dell’oblazione, in applicazione anche della D.A.C. 44/11, così come da
calcolo analitico di seguito riportato di un importo pari al triplo del costo di costruzione
delle opere realizzate, in quanto in relazione alla tipologia dell’intervento eseguito
non è possibile determinare l’incremento di valore di mercato, in
applicazione anche della D.A.C. 4/11, così come da calcolo analitico di
seguito riportato ______________________________________________________;
ASSEVERA
-
che gli interventi, ai sensi dell’art. 481 c.p. sono conformi e non in contrasto alle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici approvati, non in contrasto con quelli adottati e con il regolamento edilizio vigente nonché alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione degli stessi;
-
che gli interventi sopra descritti, rispettano le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
-
che gli impianti sono eseguiti nel rispetto della normativa vigente.
IL TECNICO
Allegati:
Lettera d’incarico del proprietario;
Copia del titolo di proprietà;
Copia C.I del proprietario;
Copa C.I. del sottoscrittore.
Fonte: Allegati ministeriali d.p.r. 380/01
Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it
Calcolo Imposta Unica Comunale - ConsiEdilizia.it
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Calcolo IUC
Nel ricordare che la Tares (tassa sui rifiuti e sui servizi comuni indivisibili) ha sostituito Tarsu e Tia, bisogna ammettere che l'imposta sugli immobili e sui terreni è davvero lievitata in maniera sproporzionata, e definita dalle varie trasmissioni "una tassa iniqua".
Le maggiorazioni poi, in base ai componenti del nucleo familiare, costituiscono un parametro ancor più discutibile, ma in merito a ciò, per il nuovo anno (2014) ci sarà una novità.
E' stato presentato in Parlamento un emendamento che definisce un nuovo tributo che dovrebbe sostituire la Trise (non presente in quanto mai ufficializzata) , il TUC (acronimo di tributo unico comunale), poi definito con IUC ovvero Imposta Unica Comunale definibile anche Local Tax.
Che cos'è la IUC
L'Imposta Unica Comunale è un’imposta che accorperà (salvo cambiamenti) i tributi patrimoniali dovuti per il possesso di un immobile e quelli dovuti al comune per i servizi indivisibili.
Nel patrimonio immobiliare sostituirà la componente Irpef relativa al possesso di immobili e le sue addizionali, dovuta per gli immobili non locati, mentre l'altra quota servirà per pagare servizi quali l’illuminazione pubblica, l’anagrafe e la manutenzione stradale,l a sicurezza, ed altro.
La novità precedentemente accennata, per la local tax è la facoltà dei Comuni di prevedere delle esenzioni o delle riduzioni per gli immobili:
- con un solo occupante;
- per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- per le abitazioni adibite ad uso stagionale;
- per gli immobili destinati alle attività turistico-ricettive.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento del TUC.
Come si Calcola la IUC
la IUC terrà conto e non dovrebbe superare l’aliquota complessiva del 10,6 per mille del valore catastale.
L’aliquota del 10,6 è costituita dall':
- 8,1 per mille a carico del proprietario e sarebbe dovuto per il possesso della casa con l'esclusione delle prime case, terreni agricoli e dei fabbricati rurali;
- 1,5 per mille, a carico dell'occupante dell’immobile a qualunque titolo;
- 1 per mille nel caso di coincidenza della figura del proprietario e dell' utilizzatore .
Il pagamento è previsto in 3 rate, da pagare entro le scadenze del 16 aprile, 16 agosto e 16 dicembre 2014.
Fonte: governo.it
Redazione ConsiEdilizia.it
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
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Assenza o difformità della segnalazione certificata inizio attività , è il quesito che più volte molti utenti hanno scritto in forum od in privato in redazione, per ragguagli su come regolarizzare la loro posizione per interventi eseguiti sulle loro unità immobiliari o ville private.
Non si riporta la versione integrale del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, noto come Dpr 380/01 in quanto ampiamente presente nelle ricerche fornite dal web e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 con Supplemento Ordinario n. 239 .
E' opportuno invece soffermarci sull'art. 37 (L) che recita quanto segue:
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita' :
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 10.329,00 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 10.329,00 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36.
Per quanto suddetto, è presente uno spazio sottostante dedicato ai commenti del quadro normativo o dei singoli casi affrontati o da affrontarsi.
Fonte: Parlamento Italiano
Enrico Mecheri Architetto


