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Lunedì, 16 Aprile 2018 16:37

Il Collaudo Statico: Memorandum Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) del TESTO UNICO PER L’EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCC. MOD. ED INTEGR.

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In merito alle ultime richieste sul Collaudo Statico pervenute in redazione ed a seguito delle chat pubblicate in Forum Consiedilizia, si riporta nell'articolo seguente, l'art. 69 del TESTO UNICO PER L’EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

 1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Ed ancora la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

Letto 11183 volte Ultima modifica il Lunedì, 16 Aprile 2018 17:04
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