Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e succ. mod. ed integr. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e cioè per lavori di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Sono esclusi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria che spettano solo per i lavori alle parti comuni degli edifici, salvo far parte di un intervento più ampio di ristrutturazione.
Per maggiori informazioni sui tipi di lavori elencati e suddetti leggi ancora su http://www.consiedilizia.it/component/k2/item/409-i-lavori-edilizi-ammessi-alle-agevolazioni-fiscali .
Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e solo avvenute con bonifici bancari, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.