Lo spazio è tutto ciò che ci circonda e la mansarda o il sottotetto è lo spazio tra le falde inclinate del tetto ma anche l'orizzontamento che copre l'ultimo piano dell'edificio.

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la salubrità;
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la sicurezza;
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l'igiene;
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il risparmio energetico degli ambienti;
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il rapporto aeroilluminante (R.A.I.), cioè il parametro dell'illuminazione e la ventilazione naturale.
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ABBRUZZO |
E' possibile l'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile (quello coperto dal sottotetto). Condizioni: le modifiche non dovranno modificare i prospetti del manufatto edilizio, rispetto dei requisiti minimi dei locali sottostanti, per quanto concerne l'abitabilità e le norme sismiche. |
| BASILICATA | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato. |
| CALABRIA | Come per la Basilicata e con altezze non inferiori ai 2,70 metri lineari dei vani sottostanti al sottotetto. |
| CAMPANIA | Come per le suddette regioni, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti. |
| EMILIA ROMAGNA | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | Per il recupero del sottotetto sono previsti interventi agli corpi edilizi esistenti anche in deroga ai parametri e agli indici urbanistici ed edilizi, con conseguente innalzamento della quota di colmo, aperture varie di finestre e lucernari, pendenze, abbaini e terrazzi, assicurando il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime stabilite dalla L.R. n. 44/1985. |
| LAZIO | Per assicurare i parametri stabiliti dalla legge, sono consentiti interventi che prevedono modifiche alle pendenze delle falde, ed alle quote di colmo e di gronda, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti. |
| LIGURIA | Interventi consentiti anche con modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici. |
| LOMBARDIA | Ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 51/1985, gli interventi possono comportare modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici. |
| MOLISE | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato. |
| PIEMONTE | Interventi ammessi senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura, salvi restando gli incrementi eventuali stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti. |
| PUGLIA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
| SARDEGNA | Solo nelle zone B, è ammessa l'alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde di copertura, al fine di assicurare l'altezza media ponderale. |
| SICILIA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
| TOSCANA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
| UMBRIA | Sono consentiti interventi modificando la quota di imposta, di colmo e delle falde di copertura, purchè la loro pendenza sia contenuta tra il 25% ed il 35% per il solo fine di raggiungimento dell'altezza minima interna. |
| VENETO | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura |
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