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ascensori e montacarichi;
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apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
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infissi esterni e interni;
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caldaie;
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sanitari e rubinetteria da bagni;
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video citofoni;
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impianti di sicurezza.
Essi sono cosiddetti beni finiti, cioè quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità.
Su di essi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza
tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Nella fattispecie si fornisce un esempio pratico:
Costo totale dell’intervento per rifacimento bagno euro 10.000,00 di cui:
a) per onorario 4.000,00 euro;
b) costo dei beni significativi, rubinetteria, sanitari, pavimenti,rivestimenti, e altro, euro 6.000,00
Su questi 6.000,00 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000,00 – 6.000,00 = 4.000,00).
Sul valore residuo (2.000,00 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.
L'Iva agevolata al 10% non si applica su materiali o beni:
- forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, pertanto i tecnici applicheranno sempre l'aliquota del 21%;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, a sua volta, ed in seguito, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se sussistono gli estremi previsti dalla legge e come suindicato.
Restauro, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia
Non vi è alcuna data di scadenza per gli altri interventi di recupero edilizio e l’applicazione dell’aliquota Iva è sempre del 10% .
Il riferimento è per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione per:
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restauro;
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risanamento conservativo;
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ristrutturazione;
e per l’acquisto di beni, ad eccezione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sancite dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
Infine, l'agevolazione spetta sia quando l’acquisto è espletato direttamente dal committente dei lavori (privato o altro) e sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Enrico Mecheri, architetto
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