user_mobilelogo
Mercoledì, 04 Aprile 2012 12:23

Tutto sull'Iva per le Ristrutturazioni Edilizie e gli altri Interventi

Scritto da
Vota questo articolo
(1 Vota)

 

Calcola Costi Lavori di Ristrutturazione

Nell'intento di chiarire le agevolazioni fiscali, nel presente articolo, che si accoda ai precedenti  per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su immobili residenziali, l’applicazione dell’Iva è al 10% cosiddetta Iva ridotta.

Per destinazione abitativa privata 

si intende le abitazioni adibite a dimora di privati.

E' a tutt'oggi, il Decreto 29 dicembre 1999 che individua espressamente i beni assoggettati all'Iva ridotta:

  • ascensori e montacarichi;

  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

  • infissi esterni e interni;

  • caldaie;

  • sanitari e rubinetteria da bagni;

  • video citofoni;

  • impianti di sicurezza.

Essi sono cosiddetti beni finiti, cioè quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità.

Su di essi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza

tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Nella fattispecie si fornisce un esempio pratico:

 

Costo totale dell’intervento per rifacimento bagno euro 10.000,00 di cui:

a) per onorario 4.000,00 euro;

b) costo dei beni significativi, rubinetteria, sanitari, pavimenti,rivestimenti, e altro, euro 6.000,00

Su questi 6.000,00 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo

complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000,00 – 6.000,00 = 4.000,00).

Sul valore residuo (2.000,00 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

 

L'Iva agevolata al 10% non si applica su materiali o beni:

  • forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, pertanto i tecnici applicheranno sempre l'aliquota del 21%;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, a sua volta, ed in seguito, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se sussistono gli estremi previsti dalla legge e come suindicato.

 

 

Restauro, Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia

 

Non vi è alcuna data di scadenza per gli altri interventi di recupero edilizio e l’applicazione dell’aliquota Iva è sempre del 10% .

Il riferimento è per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione per:

  • restauro;

  • risanamento conservativo;

  • ristrutturazione;

e per l’acquisto di beni, ad eccezione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sancite dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

Infine, l'agevolazione spetta sia quando l’acquisto è espletato direttamente dal committente dei lavori (privato o altro) e sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

 


Enrico Mecheri, architetto
 

 

Articoli correlati

 

I lavori edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali

 

Ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali

Letto 24573 volte Ultima modifica il Mercoledì, 14 Maggio 2014 10:12
Devi effettuare il login per inviare commenti