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Giovedì, 22 Novembre 2012 14:12

Riqualificazione Energetica all'Interno di Edifici Esistenti

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Il valore massimo della detrazione fiscale per tali interventi  è di 100.000 euro.

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Praticamente e resta ad interpretazione di tecnici ed imprese, non sono stabiliti quali impianti e/o opere bisogna realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.

Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Si definisce fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

In parole semplici, con l’intervento si consegue al risultato in termini numerici, di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

N.B.

L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

 

 

Quali sono gli Interventi?

 

Gli interventi sono:

  • la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione;
  • con pompe di calore;
  • con scambiatori per teleriscaldamento;
  • con caldaie a biomasse; gli impianti di cogenerazione;
  • rigenerazione;
  • gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

 

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

 


 

Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

Letto 6594 volte Ultima modifica il Martedì, 01 Aprile 2014 13:25
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