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multe automobilistiche
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15 Anni 2 Mesi fa #112
da ghilotti
la verità non esiste questa la verità -Tunzig
multe automobilistiche è stato creato da ghilotti
Ho trovato nella posta una lettera della polizia municipale di Como che mi si invita a pagare (importi raddoppiati) 2 multe datate maggio 2008 su un mezzo aziendale.Ora non ho più dipendenti e onestamente quel mezzo era affidato ad un dipendente extracomunitario che ora è tornato all'estero, come mi devo comportare?
Ricordo male o c'è una data di prescrizione delle multe?
Grazie da Elia
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la verità non esiste questa la verità -Tunzig
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15 Anni 2 Mesi fa #115
da Studio Legale Franchi
Studio Legale Franchi
Risposta da Studio Legale Franchi al topic multe automobilistiche
Effettivamente esiste la prescrizione e questa è una delle maggiori cause di opposizione alle contravvenzioni. Va quindi precisato in modo specifico quali sono questi termini di prescrizione.
La prima data da guardare è quella della contestazione della multa. Questa dovrebbe essere immediata ai sensi dell'art. 200 del c.d.s. per dare piena conoscenza dell'accaduto al trasgressore. “Spesso questo non avviene” ed allora la multa viene recapitata a casa. Tale notifica deve avvenire entro 150 giorni dall'infrazione. Teniamo però a precisare che in virtù delle modifiche al codice della strada, tale termine è stato ridotto 90 giorni per le infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010. Quando viene contestata immediatamente solo al conducente la notifica al proprietario dev'essere fatta entro 100 giorni. Come tutti i diritti anche le multe sono soggette ad un termine di prescrizione e in particolare quest'ultime devono essere riscosse entro cinque anni. Va però precisato che la prescrizione può essere anche sospesa oppure interrotta con atti idonei allo scopo (per esempio la richiesta di pagamento tramite raccomandata) che dal momento in cui sono fatti riaprono i termini concedendo al Comune creditore ulteriori cinque anni. Va inoltre precisato che in virtù della Finanziaria 2008 e in particolare del comma 153 dell’articolo 1 le multe sono soggette anche al termine biennale della decadenza. Cioè un ulteriore termine di due anni che la P.A. deve rispettare. In particolare gli agenti incaricati dalla riscossione possono notificare il verbale di pagamento entro massimo due anni dalla consegna del ruolo esattoriale. Per il controllo di tale termine la recente sentenza della Cassazione n. 22997 del 2010 ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale a pena di nullità della cartella stessa. Studio Legale Franchi
La prima data da guardare è quella della contestazione della multa. Questa dovrebbe essere immediata ai sensi dell'art. 200 del c.d.s. per dare piena conoscenza dell'accaduto al trasgressore. “Spesso questo non avviene” ed allora la multa viene recapitata a casa. Tale notifica deve avvenire entro 150 giorni dall'infrazione. Teniamo però a precisare che in virtù delle modifiche al codice della strada, tale termine è stato ridotto 90 giorni per le infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010. Quando viene contestata immediatamente solo al conducente la notifica al proprietario dev'essere fatta entro 100 giorni. Come tutti i diritti anche le multe sono soggette ad un termine di prescrizione e in particolare quest'ultime devono essere riscosse entro cinque anni. Va però precisato che la prescrizione può essere anche sospesa oppure interrotta con atti idonei allo scopo (per esempio la richiesta di pagamento tramite raccomandata) che dal momento in cui sono fatti riaprono i termini concedendo al Comune creditore ulteriori cinque anni. Va inoltre precisato che in virtù della Finanziaria 2008 e in particolare del comma 153 dell’articolo 1 le multe sono soggette anche al termine biennale della decadenza. Cioè un ulteriore termine di due anni che la P.A. deve rispettare. In particolare gli agenti incaricati dalla riscossione possono notificare il verbale di pagamento entro massimo due anni dalla consegna del ruolo esattoriale. Per il controllo di tale termine la recente sentenza della Cassazione n. 22997 del 2010 ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale a pena di nullità della cartella stessa. Studio Legale Franchi
Studio Legale Franchi
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