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Ristrutturazione con demolizione parziale

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10 Anni 8 Mesi fa #813 da spanetta
Volendo ristrutturare un vecchio casolare, e volendo procedere ad una demolizione parziale con variazione di sagoma, si va a finire nella "nuova costruzione" con tutto quello che ne consegue o si può rimanere nell'ambito della ristrutturazione? (non ci sono vincoli di alcun genere; tra l'altro l'immobile è stato dichiarato inagibile).
Grazie Laura

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10 Anni 8 Mesi fa - 10 Anni 8 Mesi fa #814 da Antonella Mancini
Salve Laura
in merito al tuo quesito, provo a chiarire un pò la materia a vantaggio della comunità.
E' sempre il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001 a disciplinare i titoli abilitativi per l'edificazione.
Per tradizione con l'abitabilità si identifica il provvedimento rilasciato per le case con uso di civile abitazione, mentre destinatarie del certificato di agibilità sarebbero tutte le altre costruzioni destinate ad uso non residenziale, quindi opifici, uffici, esercizi pubblici e commerciali.
L'agibilità é un titolo successivo e non precedente alla realizzazione della
costruzione e prevede la sussistenza di determinati standards igienici sanitari e di sicurezza che consentono l’uso degli edifici. L’abilitazione infatti è ad usare
l'immobile realizzato, garantendosi che nella fase di costruzione, siano state osservatedeterminate prescrizioni igienico-sanitarie.
Da ciò che scrivi, leggo la tua volontà che non comporta aumento di volume e di superficie, ma per la variazione di sagoma, con grafici da elaborare per la pratica al comune, si va nell'ambito della nuova costruzione ma può ricadere anche nell'ambito della ristrutturazione. Spesso i tecnici comunali inquadrano la pratica in modo differente...
Spero di essere stata utile
Antonella

antonella mancini,ingegnere
Ultima Modifica 10 Anni 8 Mesi fa da enrico.

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10 Anni 8 Mesi fa - 10 Anni 8 Mesi fa #815 da enrico
Ciao a tutti
Inquadrare una pratica da presentare al Comune non è sempre semplice. Mi capitò diverso tempo fa, che pensavo di dover presentare una Scia mentre il tecnico preposto, affermò che dovevo presentare una Cil. In ogni caso, è sempre preferibile discuterne con L'Ufficio Tecnico.
In merito al quesito proposto e cioè ristrutturazione con demolizione parziale, occorre il permesso di costruire disciplinato appunto dal testo unico edilizia 380/2001 ed in particolare, il caso della Sig.ra Laura è la lettera C) di seguito indicata e riportata integralmente all'art. 10 seguente:

10 (L). Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art 25, comma 4). — 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. [lettera così modificata ex art. 1, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 301/2002 (G.U. 21-1-2003, n. 16]

Si riporta integralmente anche il comma 2, che riprende il discorso del diverso modo di inquadrare le pratiche da parte dei tecnici al comune, ma che in realtà, è stabilito dalla regioni:
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
Colgo l'occasione, per augurare buone ferie a tutti
Enrico

L'Architetto Enrico MECHERI
Ultima Modifica 10 Anni 8 Mesi fa da enrico.

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