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Martedì, 25 Gennaio 2011 15:50

Il Sottotetto o Mansarda - ConsiEdilizia.it

Lo spazio è tutto ciò che ci circonda e la mansarda o il sottotetto è lo spazio tra le falde inclinate del tetto ma anche l'orizzontamento che copre l'ultimo piano dell'edificio.

Nella progettazione della mansarda o del  sottotetto, le soluzioni praticabili per escludere le zone troppo basse, cioè quelle in cui il tetto tende a coincidere con il solaio, sono  quelle di creare nuovi vani quali armadi a muro o ripostigli, escludendoli ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi effettivamente abitabili.
 
 
 sottotetto oppure  mansarda
 
 
Nel calcolo del volume edilizio sono esclusi tutti gli ambienti non abitabili quali cantine e sottotetti, pronunciati anche come soffitta. Le norme urbanistiche stabiliscono la densità edilizia (mc/ha) cioè il rapporto tra il volume edilizio ammesso per la costruzione o esistente, e l'area totale della zona per l'insediamento, intendendosi compresa di strade circostanti e attrezzare sociali.
I sottotetti spesso si progettano non abitabili e solo successivamente si rendono abitabili. E' intuitivo di come possa cambiare numericamente un'altezza media tra quella massima nel punto più alto e quella minima in cui il tetto tende a coincidere con il solaio, rispetto ad un'altezza media compresa tra quella massima nel punto più alto e quella minima coincidente con il punto del divisorio dei vani suddetti e cioè l'espediente della realizzazione dei vani ripostiglio o armadi a muro. Ciò è previsto da quasi tutte le leggi regionali, come meglio illustreremo in seguito, ad eccezione delle regioni Calabria e Lombardia.
 

mansarda camera matrimoniale_2 a

mansarda camera matrimoniale_a

 
Per agibilità o abitabilità, come sancito dall'art. 221 del Testo Unico 380/2001 si intendono una serie di requisiti che una casa deve possedere affinchè vi sia il rilascio del relativo "certificato". Tali requisiti sono:
  • la salubrità;
  • la sicurezza;
  • l'igiene;
  • il risparmio energetico degli ambienti; 
  • il rapporto aeroilluminante (R.A.I.), cioè il parametro dell'illuminazione e la ventilazione naturale.
Il rapporto aeroilluminante, adottabile anche per la redazione delle tabelle millesimali, è il rapporto tra la superficie vetrata "apribile" e la superficie calpestabile dell'ambiente. Dal calcolo resta esclusa la superficie vetrata fissa. Per il progetto di ristrutturazione di un sottotetto, il tecnico dovrà sempre indicare, nella relazione tecnica-illustrativa, il rapporto aeroilluminante. Di seguito sono riportate in sintesi, le norme per il sottotetto nelle Regioni d'Italia, elencate in ordine alfabetico (Fonte: Siti Istituzionali Ufficiali).
 

             ABBRUZZO                  

E' possibile l'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile (quello coperto dal sottotetto). Condizioni: le modifiche non dovranno modificare i prospetti del manufatto edilizio, rispetto dei requisiti minimi dei locali sottostanti, per quanto concerne l'abitabilità e le norme sismiche.                      
BASILICATA Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato.
CALABRIA Come per la Basilicata e con altezze non inferiori ai 2,70 metri lineari dei vani sottostanti al sottotetto.
CAMPANIA Come per le suddette regioni, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti.
EMILIA ROMAGNA Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura.
FRIULI VENEZIA GIULIA Per il recupero del sottotetto sono previsti interventi agli corpi edilizi esistenti anche in deroga ai parametri e agli indici urbanistici ed edilizi, con conseguente innalzamento della quota di colmo, aperture varie di finestre e lucernari, pendenze, abbaini e terrazzi, assicurando il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime stabilite dalla L.R. n. 44/1985.
LAZIO Per assicurare i parametri stabiliti dalla legge, sono consentiti interventi che prevedono modifiche alle pendenze delle falde, ed alle quote di colmo e di gronda, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti.
LIGURIA Interventi consentiti anche con modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici.
LOMBARDIA Ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 51/1985, gli interventi possono comportare modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici.
MOLISE Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato.
PIEMONTE Interventi ammessi senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura, salvi restando gli incrementi eventuali stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti.
PUGLIA E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura.
SARDEGNA Solo nelle zone B, è ammessa l'alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde di copertura, al fine di assicurare l'altezza media ponderale.
SICILIA E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura.
TOSCANA E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura.
UMBRIA Sono consentiti interventi modificando la quota di imposta, di colmo e delle falde di copertura, purchè la loro pendenza sia contenuta tra il 25% ed il 35% per il solo fine di raggiungimento dell'altezza minima interna.
VENETO E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura
 
 
 

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 Enrico Mecheri, architetto
 
 
 
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