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Martedì, 25 Gennaio 2011 15:50
Il Sottotetto o Mansarda - ConsiEdilizia.it
Lo spazio è tutto ciò che ci circonda e la mansarda o il sottotetto è lo spazio tra le falde inclinate del tetto ma anche l'orizzontamento che copre l'ultimo piano dell'edificio.
Nella progettazione della mansarda o del sottotetto, le soluzioni praticabili per escludere le zone troppo basse, cioè quelle in cui il tetto tende a coincidere con il solaio, sono quelle di creare nuovi vani quali armadi a muro o ripostigli, escludendoli ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi effettivamente abitabili.
Nel calcolo del volume edilizio sono esclusi tutti gli ambienti non abitabili quali cantine e sottotetti, pronunciati anche come soffitta. Le norme urbanistiche stabiliscono la densità edilizia (mc/ha) cioè il rapporto tra il volume edilizio ammesso per la costruzione o esistente, e l'area totale della zona per l'insediamento, intendendosi compresa di strade circostanti e attrezzare sociali.
I sottotetti spesso si progettano non abitabili e solo successivamente si rendono abitabili. E' intuitivo di come possa cambiare numericamente un'altezza media tra quella massima nel punto più alto e quella minima in cui il tetto tende a coincidere con il solaio, rispetto ad un'altezza media compresa tra quella massima nel punto più alto e quella minima coincidente con il punto del divisorio dei vani suddetti e cioè l'espediente della realizzazione dei vani ripostiglio o armadi a muro. Ciò è previsto da quasi tutte le leggi regionali, come meglio illustreremo in seguito, ad eccezione delle regioni Calabria e Lombardia.
Per agibilità o abitabilità, come sancito dall'art. 221 del Testo Unico 380/2001 si intendono una serie di requisiti che una casa deve possedere affinchè vi sia il rilascio del relativo "certificato". Tali requisiti sono:
-
la salubrità;
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la sicurezza;
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l'igiene;
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il risparmio energetico degli ambienti;
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il rapporto aeroilluminante (R.A.I.), cioè il parametro dell'illuminazione e la ventilazione naturale.
Il rapporto aeroilluminante, adottabile anche per la redazione delle tabelle millesimali, è il rapporto tra la superficie vetrata "apribile" e la superficie calpestabile dell'ambiente. Dal calcolo resta esclusa la superficie vetrata fissa. Per il progetto di ristrutturazione di un sottotetto, il tecnico dovrà sempre indicare, nella relazione tecnica-illustrativa, il rapporto aeroilluminante. Di seguito sono riportate in sintesi, le norme per il sottotetto nelle Regioni d'Italia, elencate in ordine alfabetico (Fonte: Siti Istituzionali Ufficiali).
ABBRUZZO |
E' possibile l'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile (quello coperto dal sottotetto). Condizioni: le modifiche non dovranno modificare i prospetti del manufatto edilizio, rispetto dei requisiti minimi dei locali sottostanti, per quanto concerne l'abitabilità e le norme sismiche. |
BASILICATA | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato. |
CALABRIA | Come per la Basilicata e con altezze non inferiori ai 2,70 metri lineari dei vani sottostanti al sottotetto. |
CAMPANIA | Come per le suddette regioni, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti. |
EMILIA ROMAGNA | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Per il recupero del sottotetto sono previsti interventi agli corpi edilizi esistenti anche in deroga ai parametri e agli indici urbanistici ed edilizi, con conseguente innalzamento della quota di colmo, aperture varie di finestre e lucernari, pendenze, abbaini e terrazzi, assicurando il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime stabilite dalla L.R. n. 44/1985. |
LAZIO | Per assicurare i parametri stabiliti dalla legge, sono consentiti interventi che prevedono modifiche alle pendenze delle falde, ed alle quote di colmo e di gronda, oltre all'abbassamento dell'ultimo solaio calpestabile, per il raggiungimento dell'altezza media con modifica della quota d'imposta dello stesso. Tutto ciò a condizioni che l'intervento non incida negativamente sui prospetti dell'edificio, sulla staticità e rispettando i minimi requisiti dell'abitabilità dei locali sottostanti. |
LIGURIA | Interventi consentiti anche con modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici. |
LOMBARDIA | Ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 51/1985, gli interventi possono comportare modificazioni di altezze di colmo e di gronda, oltre a modifiche delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima dei manufatti edilizi stabilita dagli strumenti urbanistici. |
MOLISE | Sono ammesse modifiche senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura del progetto originariamente approvato. |
PIEMONTE | Interventi ammessi senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura, salvi restando gli incrementi eventuali stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti. |
PUGLIA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
SARDEGNA | Solo nelle zone B, è ammessa l'alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde di copertura, al fine di assicurare l'altezza media ponderale. |
SICILIA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
TOSCANA | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura. |
UMBRIA | Sono consentiti interventi modificando la quota di imposta, di colmo e delle falde di copertura, purchè la loro pendenza sia contenuta tra il 25% ed il 35% per il solo fine di raggiungimento dell'altezza minima interna. |
VENETO | E' ammesso senza alcuna alterazione delle altezze di colmo e di gronda e senza modificare le pendenze delle falde di copertura |
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Tetti (inclinati e piani – praticabili e non)