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Venerdì, 19 Agosto 2016 13:59

Decreto Correttivo Contabilizzazione del Calore: Multe da euro 500 a euro 2500

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs.Vo n. 141 del 18 luglio che rappresenta il Decreto Correttivo sull'efficienza energetica del 4 luglio 2014, n. 102. Nel precedente articolo sono stati chiariti gli adempimenti per i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a caldaia con montanti verticali.

La legge è in vigore dal 26 luglio 2016. Poniamo attenzione alle rettifiche su:

  • modalità di calcolo per l'efficienza energetica e precisazioni per la misurazione;
  • suddivisione delle spese condominiali e degli edifici polifunzionali;
  • fatturazione del consumo energetico;
  • multe in caso di inadempienza.

Per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, resta invariato il termine ultimo del 1 gennaio 2017, termine prorogato al 30 giugno 2017 dal Decreto Milleproroghe del 2017per tutti i condomini con riscaldamento centralizzato per l'installazione di:

  • ripartitori di calore;
  • valvole termostatiche;
  • contabilizzatori di calore;
  • dispositivi di termoregolazione.

ovvero tutta una serie di mini strumentazione che è necessaria a misurare e a garantire i consumi di energia di ogni singolo appartamento, in modo da emettere le bollette straordinarie in base a quanto effettivamente viene consumato, oltre alle spese fisse relative alla manutenzione dell'impianto centralizzato.

 I proprietari ed i condomini che non ottemperano nei termini stabiliti sono soggetti a multe da euro 500 a euro 2500, così come sancito dall'art. 11 del D.Lgs.vo n. 141/2016 lettera g, e di cui si riporta il testo integrale:

 " Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Inoltre vi sono prescrizioni in base al tipo di impianto centralizzato che può essere a distribuzione orizzontale o distribuzione verticale.

Se il fabbricato è con impianto a distribuzione orizzontale, si deve installare un sotto-contatore all'ingresso di ciascun appartamento. Se invece, il fabbricato è dotato di impianto a distribuzione verticale, detto anche a colonne e montanti, si devono installare le valvole termostatiche ed i ripartitori adiacente a ciascun pannello radiante o calorifero di tutti gli ambienti degli appartamenti.

Il Decreto Correttivo per la contabilizzazione del calore prevede la deroga per impossibilità tecnica. Attraverso una relazione tecnica illustrativa di un tecnico abilitato, può risultare che l'installazione del contatore individuale non è efficiente in termini di costi, oppure non è tecnicamente possibile oppure non è in proporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali. 

Per maggiori informazioni:

Blumatica - Software Edilizia e Sicurezza

 

Letto 7372 volte Ultima modifica il Lunedì, 23 Gennaio 2017 16:51
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