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Venerdì, 21 Marzo 2014 12:44

Cancelli Motorizzati: Chi è il Responsabile?

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Cancelli Motorizzati

É pervenuta in redazione la mail dell'utente Mario Rossi in merito ad un quesito più volte presentatosi nel forum e che è, a tutt'oggi, oggetto di frequente aggiornamento.

Il quesito è il seguente: 

"Ho un cancello in ferro delimitante l'ingresso della mia proprietà. Era apribile a mano e costruito da mio padre circa 25 anni da un bravo artigiano". Volevo rivolgermi a lui per l'installazione di una motorizzazione dell'apertura. La sua ditta non esiste più. Ho 2 preventivi lavori edili grazie anche al servizio del vostro sito e delle imprese presenti. Il primo preventivo è molto alto in quanto prevede la demolizione del cancello esistente con sostituzione totale con un nuovo cancello motorizzato, mentre l'altro preventivo, prevede solo i lavori di adeguamento per l'integrazione della motorizzazione, comprensiva di un piccolo scavo stradale per passaggio cavi elettrici. Nel caso scegliessi di far eseguire solo la motorizzazione del cancello esistente, chi è il responsabile della sicurezza? Il costruttore artigiano o l'installatore?

Per la community, il Sig. Mario Rossi ha concesso la pubblicazione della seguente risposta:

La Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo sancisce che l'installatore che installa un cancello motorizzato oppure motorizza un cancello manuale esistente diventa il costruttore del cancello stesso. Pertanto è responsabile non solo della parte elettrica ma anche di tutte le condizioni di sicurezza del cancello.

Precisiamo che le Direttive sono disposizioni di Legge Nazionale.

L'installatore che motorizza un cancello nuovo deve richiedere al fabbricante, anche per il tramite dell'acquirente del cancello, la dichiarazione di prestazione Dop che è l'acronimo di “declaration of performans” di cui all'art. 4 del CPR che il fabbricante è obbligato a redigere ai sensi dell'art. 11 del regolamento stesso. Pertanto chi realizza la parte strutturale del cancello è individuato nella figura del fabbricante ai sensi del CPR, mentre l'installatore della parte meccanica per la motorizzazione, è invece il costruttore del cancello motorizzato nella sua interezza ai sensi della Direttiva Macchine.

Tornando alla motorizzazione dei cancelli esistenti, resta invariata l'opportunità per l'installatore di avvalersi della dichiarazione del fabbro infatti i cancelli esistenti non sono assoggettati alla Dop e quindi non sono soggetti al CPR.

 


Enrico Mecheri, architetto

 
Letto 8740 volte Ultima modifica il Mercoledì, 02 Aprile 2014 10:04
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