l’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione Irpef o Ires pari al 65% della spesa sostenuta in tutto il 2015, da suddividere in 10 anni ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, riqualificandoli.
Il limite massimo di spesa varia in base alla tipologia di intervento realizzato:
- 100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti
- 60.000 euro per interventi sull’involucro dell’edificio (per esempio, pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari
- 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- 60.000 euro per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del D.Lgs. 311/2006 (solo per l’anno 2015)
- 30.000 euro per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l’anno 2015).
Detrazioni Quadro Normativo Precedente
La precedente normativa prevedeva che per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo, di cui la prima riportata nella dichiarazione dei redditi - modello 730 e/o modello Unico - relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.
Ed ancora per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione.
Inoltre per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.
N.B.1:
Nel caso di prosecuzione di interventi (realizzati a partire dal 2008), consistenti in interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa.
N.B.2:
Nell'ipotesi di più interventi agevolabili, semprechè cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Per esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a 2 diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio o nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali – il contribuente potrà applicare 1 sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall’allegato E a quale beneficio intende fare riferimento.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it
