Gli Immobili soggetti all'Attestato di Prestazione Energetica (in acronimo APE), vengono assoggettati all'ACE - Attestato di Certificazione Energetica - D.Lgs. 63/2013 ,
Con la nuova versione della norma UNI 10349:2016, revisionata nelle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994, della revisione della parte 4 , nonchè delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 si è concluso il mosaico per le disposizioni legislative per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica, con cambiamenti apportati già dal 29 giugno 2016, data in cui sono entrati in vigore le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS suddette.
L'APE si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avremo, pertanto sia l'Ape per edifici residenziali e sia l'APE per edifici non residenziali e cioè:
E.1 |
Edifici adibiti a residenza e assimilabili: |
E.1 (1) |
abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; |
E.1 (2) |
abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; |
E.1 (3) |
edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; |
E.2 |
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; |
E.3 |
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; |
E.4 |
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: |
E.4 (1) |
quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; |
E.4 (2) |
quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; |
E.4 (3) |
quali bar, ristoranti, sale da ballo; |
E.5 |
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; |
E.6 |
Edifici adibiti ad attività sportive: |
E.6 (1) |
piscine, saune e assimilabili; |
E.6 (2) |
palestre e assimilabili; |
E.6 (3) |
servizi di supporto alle attività sportive; |
E.7 |
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; |
E.8 |
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. |
Non rientrano nelle categorie suddette i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Fonte: www.governo.it
Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it
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