Enea
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea a mezzo raccomandata a.r. (solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea) al seguente indirizzo:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
con oggetto "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica", i seguenti documenti:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- la scheda informativa (allegato E o F del decreto legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione si effettua anche in via telematica sul sito www.acs.enea.it . La ricevuta di attestazione di invio verrà trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dall'utente dichiarante.
Si sottolinea che la data di fine lavori non è quella che coincide con i pagamenti ma quella del "collaudo".
Se per l'intervento (per la sua tipologia), non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Agenzia delle Entrate
Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 (vedi modello in appendice).
Il modello deve essere presentato:
■ in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
N.B.1:
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
■ per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
■ se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
■ se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
In merito ai termini di presentazione, invece, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
In che modo Effettuare i Pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
■ i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
■ i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
■ la causale del versamento;
■ il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
■ il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
N.B.2:
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Enrico Mecheri, architetto

