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Sabato, 24 Novembre 2012 14:12

Detrazione Fiscale Pannelli Solari

Il valore massimo della detrazione fiscale per tali interventi  è di 60.000 euro e la disciplina legislativa recita testualmente che "per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per: usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in strutture sportive, piscine, istituti scolastici e università, case di ricovero e cura".

Quindi l'installazione dei pannelli solari per l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

In altre parole, possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Per l’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:

  • un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
  • che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.


N.B. 1:


Anche l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.

 

N.B. 2:


Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.

L'Enea ha fornito ulteriori chiarimenti riportati di seguito: "sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione".
Se l'installazione è di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
Nella fattispecie, come sancito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it


 



 

Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

Pubblicato in Fisco e Tributi