Con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ricodifica i nuovi codici tributo per il calcolo imu 2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
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Ricordiamo che l'acronimo IMU con l’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l'imposta municipale propria.
Siamo in attesa di disposizioni legislative per il Calcolo IUC acronimo di Imposta Unica Comunale.
Per consentire il versamento tramite il nuovo modello f24, delle somme dovute, per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo predetto, l'Agenzia delle Entrate ha istituito (e riportati integralmente) i seguenti nuovi codici tributo:
• “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
• “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:
• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet indicato in fondo all'articolo;
• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
• nello spazio “Acc.”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
• nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3
cifre);
• nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
• “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), con l’indicazione:
• nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it;
• nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
• nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Si precisa che i codici tributo “3925” e “359E” sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare i codici “3930” e “360E”, non potendo i comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D sono utilizzati il codice tributo “3913”, istituito con risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E e il codice tributo “350E”, istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E.
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Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Enrico Mecheri, architetto