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Edifici soggetti al Certificato di Prestazione Energetica
Con il D.Lgs. 63/2013 l’Attestato di Prestazione Energetica, in acronimo APE, sostituisce l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica). L'APE si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avremo, pertanto sia l'Ape per edifici residenziali e sia l'APE per edifici non residenziali e cioè:
E.1 |
Edifici adibiti a residenza e assimilabili: |
E.1 (1) |
abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; |
E.1 (2) |
abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; |
E.1 (3) |
edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; |
E.2 |
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; |
E.3 |
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; |
E.4 |
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: |
E.4 (1) |
quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; |
E.4 (2) |
quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; |
E.4 (3) |
quali bar, ristoranti, sale da ballo; |
E.5 |
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; |
E.6 |
Edifici adibiti ad attività sportive: |
E.6 (1) |
piscine, saune e assimilabili; |
E.6 (2) |
palestre e assimilabili; |
E.6 (3) |
servizi di supporto alle attività sportive; |
E.7 |
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; |
E.8 |
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. |
Non rientrano nelle categorie suddette i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Fonte: www.governo.it
Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it
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