user_mobilelogo

Visualizza articoli per tag: attestato di prestazione energetica

Con il D.Lgs. 63/2013  l’Attestato di Prestazione Energetica, in acronimo APE, sostituisce l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica). L'APE si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avremo, pertanto sia l'Ape per edifici residenziali e sia l'APE per edifici non residenziali e cioè:

 

E.1

Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1)

abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2)

abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3)

edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2

Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

E.3

Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1)

quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

E.4 (2)

quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3)

quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5

Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6

Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1)

piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2)

palestre e assimilabili;

E.6 (3)

servizi di supporto alle attività sportive;

E.7

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8

Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

 
Non rientrano nelle categorie suddette i  box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

 

Fonte: www.governo.it

 


Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

 

Articoli correlati

 

 

Chiedi l'Attestato di Prestazione Energetica - D.L. 63/2013

 

Pubblicato in NORME