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Venerdì, 16 Novembre 2012 12:44

Aliquota Iva Risparmio Energetico

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Aliquota Iva Risparmio Energetico 10%

Nell'articolo "Tutto sull'Iva per le Ristrutturazioni Edilizie e gli altri interventi" si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente. Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di 

 

servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Si segnala per completezza, che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile.

Attualmente non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, per usufruire dell’agevolazione.

Recentemente e fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio

  • ascensori e montacarichi;

  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

  • infissi esterni e interni;

  • caldaie;

  • sanitari e rubinetteria da bagni;

  • video citofoni;

  • impianti di sicurezza.

L’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

 

Quali sono gli interventi interessati all'agevolazione fiscale

 


Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Trattasi delle seguenti tipologie di interventi:

  • Interventi di riqualificazione Energetica  di edifici esistenti, per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • Interventi sugli involucri degli edifici, per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari,  per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

 


 

Enrico Mecheri, architetto

 

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Letto 11787 volte Ultima modifica il Martedì, 01 Aprile 2014 13:01
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