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Ecco la guida all'IMU 2021 completa di Conguaglio IMU prevista per il 16 dicembre 2021.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia". E' prevista la determinazione del 40% di maggiorazione imposta cosiddetta Mini IMU Terreni estesa appunto, anche ai Terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti o operatori agricoli iscritti alla previdenza agricola ed alle Cooperative edilizie.

Nel calcolo imu si considera aliquota base per le Cooperative Edilizie l'aliquota del 7,6 per mille.

 

  • Il Decreto sancisce che non è dovuta la rata IMU per i seguenti immobili:
  • immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche se in molti comuni.
  • unità immobiliari delle cooperative edilizie utilizzate dai soci assegnatari come abitazione principale;
  • immobili appartenenti ai programmi di edilizia economica e popolare;
  • casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi dopo il provvedimento di separazione;
  • immobili di proprietà del personale delle forze armate;
  • terreni agricoli;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per abitazioni dati in comodato d'uso gratuito ai figli o case di proprietà di anziani residenti in casa di cura, alcuni Comuni possono stabilire esenzioni.
Per tutti gli altri immobili, ossia seconde case, case classificate come A1 (abitazioni di lusso) A8 (ville) e A9 (castelli) dovrà invece essere versata la seconda rata entro il 16 dicembre 2021.


 

Quanto si verserà ?


In basso a questo articolo è presente la guida che illustra come effettuare il calcolo della quota IMU 2021 da versare entro il 16 giugno 2021.
 

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L’Imposta Municipale Propria, in acronimo IMU è l’imposta o tassa che grava su tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliari adibite a qualsiasi destinazione d’uso, insieme ad aree ad uso agricolo, residenziale, commerciale, terziario, ecc…ecc…

L'IMU , a decorrere dall'anno 2012, e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella quale il proprietario od i proprietari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze invece, dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

La base per il calcolo dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei punti 1 e 2 del presente articolo.

 

1. Per i manufatti edilizi iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La rendita catastale, è presente sulla visura catastale, rilasciata, attualmente, gratuitamente presso gli sportelli dell’Erario - Agenzia del Territorio.

 

2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.

Il servizio prevede l'applicazione del D.Lgs.vo n. 504 del 30/12/1992 e cioè l'esenzione di cui all'art. 7 , lettera h) per i terreni ricadenti in aree di montagna o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, la cui pubblicazione è in G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 - Suppl. Ord. n. 53 .

Per i Comuni compresi nelle province autonome di Trento e di Bolzano e per La Regione Friuli Venezia Giulia, sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dai comuni in elenco per il calcolo imu.


Il calcolo dell’imposta IMU si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 160, 80 oppure 55 con risultato maggiorato del 5% ( diconsi 5 per cento) a seconda dei seguenti casi:

 

  1. unità immobiliare per civili abitazioni: IMU = rendita catastale x 160 + 5%

  2. unità immobiliari adibite ad uffici o studi privati: IMU = rendita catastale x 80 + 5%

  3. unità immobiliari adibite ad uso negozio o bottega: IMU = rendita catastale x 55 + 5%

 

Il risultato dovrà poi essere completato moltiplicando il tutto per l'aliquota IMU stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile od il terreno e per chiarezza dell'argomento, si riporta testualmente quanto sancito dalla Legge:

 

  • L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
  • L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
  • L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
  • I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

 

Dall'imposta IMU dovuta per l'unita' immobiliare utilizzata ad abitazione principale del soggetto passivo con le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 per tutto il periodo dell'anno in cui persiste tale destinazione.

Se l'immobile e' adibito ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

Per il 2012 ed il 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400,00.

La detrazione massima sale da euro 200 + euro 50 x 4 max figli = euro 400 a euro 200 +  euro 50 x 8 = euro 600 .

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto concerne l'imposta sulle case all'estero non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro.
I connazionali che lavorano all'estero per lo Stato italiano, come ad esempio i diplomatici, si prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4 % . Viene anche riconosciuta la detrazione di 200 euro se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

Per ottenere il pagamento in due rate semestrali, si divide il risultato per 2.

N.B.: l'Imu sulla prima casa quale abitazione principale, verrà versata in due rate, con scadenze il 16 giugno e 16 dicembre 2014. Con il primo acconto, entro il 16 giugno, bisognerà versare la metà (50%) di quanto dovuto se si applicasse l'aliquota base del 4 per mille meno le detrazioni di 200 euro per la prima casa e di 50 euro a figlio, purché minore di 26 anni ed co-residente con la famiglia, in numero massimo di 8 figli.

La seconda rata si verserà entro il 16 dicembre, di pari importo all'acconto.

 

 

Sanzioni IMU e Ravvedimento Operoso

 

Il 16 dicembre 2020 è scaduto il termine ultimo per il pagamento del saldo IMU. Se l'importo versato non è corretto, cosa accade? Come si rimedia?
Analizziamo i 2 possibili casi con importo inferiore a quello dovuto e importo superiore a quello dovuto.

Per il primo e cioè Importo inferiore a quello dovuto
Se il contribuente decide di regolarizzare spontaneamente e non è stata avviata ancora alcuna verifica o contestazione da parte del fisco, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/97).

Esistono 3 tipi di ravvedimento:

  • ravvedimento sprint, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo. La sanzione è pari allo 0,2% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve, se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno fino al trentesimo dalla scadenza. La sanzione è pari al 3% dell'importo dovuto e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  • ravvedimento lungo, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione è pari al 3,75% e gli interessi si calcolano al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

Per il secondo caso e cioè importo superiore a quello dovuto
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con Risoluzione 2/DF dicembre 2012 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di rimborso o di conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU).
Il MEF ha analizzato 5 casi specifici, fornendo la corretta modalità operativa per ciascuno di essi:

  1. versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto;
  2. versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune;
  3. versamento allo Stato di un importo non dovuto;
  4. versamento con erronea indicazione del codice tributo;
  5. errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.

Clicca qui per per saperne di più e per le indicazioni su come fare per rimediare!

Con il "ravvedimento operoso", si può evitare il pagamento pieno di questa sanzione. Trattasi di un "perdono fiscale", per cui è possibile sanare l'omesso o tardivo versamento pagando entro termini stabiliti, precisi importi.

  • 2% dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni;
  • 30% dell'importo non pagato a partire dal 15 giorno di ritardo.

 

Giorni di ritardo del pagamento IMU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sanzione

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Ravvedimento Operoso

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3%

 


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Enrico Mecheri, architetto - Fonte: www.governo.it

 

  

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