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Martedì, 11 Marzo 2014 11:15

Ristrutturazione Casa: Cosa fare per fruire della Detrazione Fiscale

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Ristrutturazione Casa

Sempre più semplificati e ridotti gli adempimenti negli ultimi anni per fruire della detrazione fiscale per chi ristruttura la casa. La riduzione degli adempimenti 

fu avviata nel maggio 2011 con la soppressione  dell’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, oltre al vincolo di indicare il costo della manodopera, in maniera inequivocabile e distinta, nella fattura dell'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione in casa

Attualmente e da gennaio 2014 gli adempimenti prevedono nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal locatario, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 
L'avente diritto alla detrazione fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti: domanda di accatastamento se l'immobile non risulta registrato all'Agenzia del Territorio (Catasto); regolarità delle ricevute di versamento dell'Imu (se dovuta); approvazione, con delibera assembleare, dell’esecuzione dei lavori, per quanto concerne gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, nonchè della tabella millesimale di ripartizione delle spese; nulla osta del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative, infine, richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni,) o più semplicemente, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 
Ad essi si aggiungeranno, come illustreremo a breve, la/le:
  • comunicazione all’Asl;
  • fatture;
  • ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.
 
Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale
 
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
In tutti gli altri casi, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, una comunicazione con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione in cui risiede l'immobile oggetto della domanda di detrazione fiscale con le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell’intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con dichiarazione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
 
Pagamento mediante bonifico
 
Per fruire della detrazione fiscale è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del soggetto che paga;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Tutte le altre spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di
urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate anche con assegni.
 
Fonte: AgenziadelleEntrate

 


Redazione ConsiEdilizia.it

 
Letto 10055 volte Ultima modifica il Lunedì, 07 Aprile 2014 11:34
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