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Giovedì, 15 Marzo 2012 11:35

I Lavori Edilizi ammessi alle Agevolazioni Fiscali

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Ristrutturare casa

In questa nota è possibile verificare puntualmente, quali sono gli interventi edilizi che beneficiano dell'agevolazione fiscale, che ricordiamo,con il decreto legge n. 201/2011 (art. 4), è resa permanente.

 

La manutenzione ordinaria

Tali interventi sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. Ogni condomino beneficerà della detrazione in base alla quota millesimale.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile che si riportano integralmente: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, e altro.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze quali garage, cantine, soffitte, non danno diritto ad alcuna agevolazione.

 

Quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria?


Essi sono i lavori edili o opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se tali lavori sono parte di un intervento più ampio,
come lo spostamento dei servizi igeienici, la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie, l’insieme delle stesse rientra nel beneficio delle detrazioni fiscali.

 

La manutenzione straordinaria

Essi sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi
igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

 

 

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.


Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Per l'ammissione al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che: in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.

 

Quali sono gli interventi di manutenzione straordinaria?


Essi sono: installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe; interventi finalizzati al risparmio energetico; recinzione dell’area privata; costruzione di scale interne;

 

Quali sono gli interventi di restauro e risanamento conservativo?

 

Essi sono: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado; l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;  l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

 

Quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia?


Sono definiti tali interventi: la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile; la modifica della facciata; la realizzazione di una mansarda o di un balcone; la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; l'apertura di nuove porte e finestre; la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

altri chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sono che:

  • si considera nuova costruzione l'intervento che si effettua con demolizione e ricostruzione con ampliamento, pertanto la detrazione non spetta;
  • se la ristrutturazione si effettua senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, quest'ultima parte si configura come nuova costruzione e pertanto la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente.

Tali considerazioni si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa.

 

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

 


 

Enrico Mecheri, architetto

 

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Letto 10609 volte Ultima modifica il Lunedì, 31 Marzo 2014 15:24
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