La Legge Regionale del Piano Casa, così come di concerto con il provvedimento della Conferenza Unificata del 1 aprile 2009, vieta che gli interventi possano essere previsti per gli edifici abusivi.
Ciò è sancito dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale Lazio 21/2009 che si riporta integralmente, per l'ambito di applicazione, a scopo riepilogativo:
CAPO II - MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche nonché di quelli situati:
a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale
paesaggistico regionale (PTPR);
b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico-tipologicitradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati;
c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
d) nelle aree naturali protette;
e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle fasce di
rispetto delle acque interne;
f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali;
h) nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.
2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale dall’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, dall’articolo 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
3. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4.
In altre parole, tale articolo 2, indica che gli edifici ai quali possano applicarsi gli interventi dettati dal Piano Casa sono e devono essere quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati legittimamente realizzati ed ultimati ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/1985 ed ancora se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio, oppure che siano manufatti edilizi ai quali sia stato rilasciato il "titolo edilizio in sanatoria".
L'art. 3 ed i successivi, invece, non legittimano la sanatoria di interventi abusivi precedentemente realizzati, ma prevedono il consueto iter per il rilascio del titolo abilitativo con la denuncia di inizio attività o scia o l'ottenimento del permesso a costruire.
Fonte: www.governo.it
Enrico Mecheri, architetto
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